Logo
ASSOCIAZIONE POLITICA
Il PARTITO DELLE D O N N E
STATUTO
Art.1 – Denominazione, sede e simbolo
Ai sensi dell’articolo 49 della Costituzione, il Partito politico: Il Partito delle donne sede in Italia, assume la forma giuridica di associazione senza scopo di lucro, è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nel rispetto dei princìpi e dei valori sanciti da quest’ultimo, dalla Costituzione italiana e dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.
La sede legale è sita nella città di Trani in via Papa Giovanni XXIII 22/P (BT)
Lo Statuto vincola alla sua osservanza tutti gli associati.
La disciplina degli aspetti organizzativi più specifici e articolati sarà oggetto dei Regolamenti che saranno deliberati dall’Assemblea dei Soci.
Il simbolo è costituito da due colori, azzurro e bianco, i colori sono divisi da un nastro tricolore, in alto nel centro due piccoli cerchietti blu, uno più spesso e quello interno più sottile, distanziati tra loro dal colore bianco su uno sfondo azzurro nel quale si evidenzia in rosso la lettera D, nella parte inferiore sulla parte bianca un profilo di donna che guarda verso l’alto, accanto la dicitura Il Partito delle D O N N E, (donne scritto in maiuscolo e le lettere distanziate tra loro) scritte in blu, il tutto in due cerchi contornati di blu, uno più spesso, e quello interno più sottile, distanziati dal colore bianco. Il simbolo (logo) è di proprietà dei fondatori che possono disporne l’utilizzo ai fini elettorali anche ai soci ordinari e sostenitori che ne facciano richiesta scritta e autorizzata dai fondatori.
Art.2 – Scopi, Finalità e principi
Il partito nasce allo scopo di organizzare l’azione sociale, politica ed economica per l’autodeterminazione responsabile delle persone e dei gruppi sociali nel benessere qualitativo e per la felicità individuale e collettiva, raggruppare e coordinare tutti i Cittadini per sostenerli alle elezioni ed entrare nelle istituzioni di ogni ordine e grado territoriale istituzionale, per contrastare la vessazione subita dai governi di ogni ordine e grado che calpestino la Nostra Costituzione Italiana, e la dignità umana per garantirne i beni primari. Opera affinché la politica estera italiana, nel rispetto dell’articolo 11 della Costituzione, ripudi la guerra, promuova la pace, la pacifica coesistenza, la cooperazione multilaterale tra le nazioni e l’amicizia tra i popoli, in particolare tra i Paesi della regione euro mediterranea, per un nuovo internazionalismo politico.
I principi fondamentali sono:
1 – La famiglia costituita da uomo e donna, con tutti i diritti civili;
2 – Il diritto al lavoro e alla dignità del cittadino;
3 – Contro la corruzione in tutte le sue forme.
4 ‐- Contro la violenza perpetrata su ogni essere vivente.
ART.3 – ORGANI DEL PARTITO
Gli organi costituenti del consiglio direttivo sono i soci fondatori:
1- Il Presidente
2- Il Vicepresidente
3- Il Segretario politico
Il Presidente, è il garante dell’unità del Partito, di cui ha la rappresentanza politica e dirige l’organizzazione. Rimane in carica 5 (cinque) anni dalla nascita del partito e inizialmente viene eletto dai soci fondatori. Cessa la sua caricare scadenza del mandato temporale. Il Presidente rappresenta legalmente nei confronti dei terzi ed in giudizio; svolge l’ordinaria amministrazione; in caso di necessità ed urgenza può compiere atti di straordinaria amministrazione riferendo in merito all’attività svolta che deve essere ratificata dal consiglio direttivo nella prima riunione successiva.
Il Vicepresidente, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato all’esercizio delle sue funzioni, ovvero sia da questi delegato. Rimane in carica 5 (cinque) anni dalla nascita del partito e inizialmente viene eletto dai soci fondatori. Cessa la sua caricare scadenza del mandato temporale.
Il Segretario Nazionale è l’organo esecutivo, gestionale, operativo del Partito; è responsabile degli archivi e di ogni forma di comunicazione esterna del Partito, e dirige gli uffici del Partito in ambito nazionale. Rimane in carica 5 (cinque) anni dalla nascita del partito e inizialmente viene eletto dai soci fondatori. Cessa la sua caricare scadenza del mandato temporale.
Solamente i soci fondatori, sono permanentemente a vita nel consiglio direttivo; tale consiglio è composto da un minimo di tre a un massimo di sette membri.
Gli altri membri del consiglio direttivo, nominati per cooptazione, durano in carica tre anni. Tutte le decisioni dei Fondatori sono votate con la ricerca e l’ottenimento dell’approvazione unanime, nel presupposto che ciascuna volontà deliberante e decisione debbono essere determinate da ragioni oggettive e perciò pienamente condivisibili; tale disciplina estendono al consiglio direttivo allargato, e all’eventuale consiglio direttivo, ponendosi come obbiettivo la maggioranza assoluta o qualificata.
Il consiglio direttivo ha tutti i poteri necessari per l’amministrazione ordinaria e straordinaria; in particolare, e salvo le attribuzioni previste da altre norme del presente Statuto:
approva i bilanci;
delibera i regolamenti;
approva i piani di lavoro ed i programmi predisposti;
determina l’indennità di carica del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario politico ; Il consiglio direttivo adotta all’unanimità dei presenti i provvedimenti per la progettazione, l’organizzazione e il funzionamento delle attività.
RUOLI DEGLI ORGANI DEL PARTITO
– IL PRESIDENTE
Ha la rappresentanza legale e politica dell’Associazione.I suoi compiti sono:
- dirigere e coordinare Il Partito in tutte le sue articolazioni;
- convocare e presiedere l’assemblea nazionale dei soci ed il consiglio direttivo accertandosi che tutti gli aventi diritto ne siano stati informati;
- assicurarsi che le riunioni siano verbalizzate ed inviare il verbale agli aventi diritto;
- predisporre e divulgare una presentazione dell’associazione da inoltrare ad associazioni, Comitati e Cittadini che si riconoscono nelle finalità del Partito delle donne.
- promuovere le iniziative di tutte le associazioni di cui sopra;
- trasmettere comunicazioni e pagine social, gestire telefono e posta;
- promuovere seminari di formazione, corsi, congressi, pubblicazioni;
- curare ed assistere la nascita di Comitati Locali;
- deliberare e sciogliere la costituzione dei Comitati Locali;
– IL VICEPRESIDENTE
Sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.
Collabora con il Presidente per lo svolgimento delle sue mansioni.
– IL SEGRETARIO POLITICO
È responsabile della corretta stesura e della tenuta dei libri verbali delle riunioni del consiglio direttivo e dell’assemblea nazionale dei Soci.
Conserva e aggiorna il Libro Soci.
Verifica con il Tesoriere il versamento delle quote sociali da parte dei Soci. Collabora con il Tesoriere per la ricerca di fondi.
Cura l’Elenco dei soci, i verbali, l’archivio.
Mette a disposizione degli aspiranti soci i moduli per le nuove iscrizioni e per fornire le informazioni necessarie.
ART.4– ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI AL PARTITO.
a1 – Possono diventare membri del partito tutti coloro che, condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione partecipando alle competizioni elettorali come candidati o mettendo a disposizione parte del proprio tempo libero per le attività connesse. Il mantenimento della qualifica di membro è subordinato al pagamento della quota associativa annuale.
a2 – Ai fini del presente Statuto, ove non diversamente indicato, per «elettori/elettrici» si intendono le persone che, cittadine e cittadini italiani nonché cittadine e cittadini dell’Unione europea residenti in Italia, iscritti e non iscritti al Partito dichiarino di riconoscersi nella proposta politica del Partito, di sostenerlo alle elezioni, e accettino di essere registrate nell’Albo pubblico delle elettrici e degli elettori.
a3 – La domanda di ammissione a membro deve essere presentata al Partito delle
donne che deciderà sull’accoglimento o il rigetto dell’ammissione dell’aspirante.
a4 – membri hanno l’obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti. Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere la loro qualifica di membro del partito senza incorrere a sanzione alcuna.
a5 – Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate dal Consiglio Direttivo.
Possono partecipare alle elezioni primarie per la scelta dei candidati del partito alle principali cariche istituzionali;
Possono avanzare la propria candidatura a ricoprire incarichi istituzionali;
prendere parte a Forum tematici;
Possono votare nei referendum aperti alle elettrici e agli elettori e prendere
parte alle altre forme di consultazione;
Possono avere accesso alle informazioni su tutti gli aspetti della vita del partito;
prendere parte alle assemblee dei circoli;
Ricorrere agli organismi di garanzia e riceverne tempestiva risposta
qualora si ritengano violate le norme del presente Statuto, quanto a
diritti e doveri loro attribuiti.
ART.5– REGOLAMENTO DELL’ASSEMBLEA
L’assemblea delle associazioni deve essere convocata dagli amministratori una volta l’anno per l’approvazione del bilancio”.
l’assemblea deve essere convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In questo ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal presidente del tribunale”,
L’assemblea ordinaria svolge le seguenti funzioni:
l’elezione del consiglio direttivo;
l’approvazione del rendiconto contabile economico-finanziario e della relazione annuale;
decidere la destinazione dell’avanzo o disavanzo di esercizio;
approvare il programma annuale delle attività.
Le deliberazioni dell’assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.
deliberare sulle richieste di modifica dello statuto;
deliberare sullo scioglimento dell’associazione;
deliberare sulla nomina del liquidatore.
per modificare l’atto costitutivo e lo statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, mentre per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
La convocazione dell’assemblea
La frequenza adottata per la convocazione delle assemblee nelle associazioni è annuale, o comunque ogni volta che almeno 1/10 dei soci ne faccia espressa richiesta, tale adempimento deve essere formalizzato dal presidente che si occupa della contestuale comunicazione ai soci.
La comunicazione ai soci può essere alternativamente trasmessa a mezzo raccomandata, pec, fax almeno 15 giorni prima dalla data di prima convocazione, ed un avviso dovrà poi essere esposto nelle sede del partito perché tutti possano averne effettiva contezza ed essere quindi in grado di partecipare.
La convocazione notificata ai soci deve preliminarmente contenere:
l’ordine del giorno;
la data dell’assemblea;
l’ora di convocazione;
luogo di riunione.
Può inoltre indicare anche l’eventuale data prevista per la seconda convocazione.
Il presidente ed il segretario, figure fondamentali nella conduzione delle assemblee dei soci avranno inoltre il compito di presiedere, il primo, la riunione associativa, discutendo i punti dell’ordine del giorno, e chiedendo contestualmente ai soci la loro approvazione e di stilare, il secondo, la delibera contenente le decisioni prese dall’organo assembleare ed il verbale.
Il principio fondamentale da perseguire all’interno di un’associazione è la democraticità, e quindi con essa il rispetto del ruolo dei soci, e l’opportunità che essi devono avere di partecipare ai momenti importanti della vita associativa, per questo l’assemblea è il fulcro dell’essenza associativa, l’assetto efficiente ed efficace del comparto logistico-gestionale dell’ente.
Il pagamento della quota associativa è la discriminante al fine di avere determinati diritti, quali ad esempio:
eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
votare in sede di Assemblea dei soci (nelle associazioni del terzo settore possono essere inserite delle limitazioni in base al tempo in cui si è soci);
accedere ai libri sociali;
essere informati sulle attività dell’organizzazione e controllarne l’andamento;
prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee;
convocare l’Assemblea qualora richiesto dal 10% degli associati (art. 20 Codice civile).
Una questione spesso non ben compresa da chi gestisce l’associazione è relativa al fatto che l’acquisizione dello status di socio non è temporanea ma si stabilisce che lo stesso sia “a vita”.
Infatti, al fine della perdita dello status di socio l’ente non commerciale inserisce nello statuto sociale alcune clausole di esclusione del socio in mancanza delle quali il socio è socio a vita. Alcune clausole inserite nello statuto consentiranno invece l’allontanamento del socio e la perdita dei diritti inerenti nei seguenti casi:
Mancato pagamento della quota associativa annuale;
Perdono altresì la qualità di membro per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata; oppure che recano danno materiale o morale al Movimento atti lesivi all’immagine dello stesso; oppure che sono causa di dissidi o di disordini all’interno del partito.
Espulsione per contrarietà alle regole di condotta dell’associazione;
Il mancato pagamento della quota associativa annuale è infatti un pretesto mediante il quale si “allontana” un socio al fine di far perdere i diritti quali ad esempio il voto in assemblea.
Per regole di democrazia interna dell’associazione questo esempio è molto ben comprensibile al fine di proteggere l’associazione ed i diritti dei soci.
Art. 6 – RISORSE ECONOMICHE
Il fondo di gestione è costituito: dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività statutarie; da donazioni o disposizioni testamentarie che non siano espressamente destinate ad incremento del patrimonio; da ogni altra somma di denaro che pervenga dai “Fondatori”, dai “Sostenitori”, dagli “Aderenti”, dagli “Amici” o da ogni altro Ente o persona che sia interessata ai suoi fini, e che non sia espressamente destinata ad incremento del suo patrimonio.
Inquadramento fiscalmente della quota associativa:
Dal punto di vista delle imposte sui redditi (IRES) la quota associativa sarà esclusa dal calcolo dell’imponibile IRES, anche dell’imponibile forfettario L. 398/1991 (il tetto dei 400.000€);
Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) la quota associativa è considerata fuori campo IVA ex art. 4 DPR 633 del 26/10/1972.
Il Tesoriere
1 – Viene designato dall’assemblea nazionale dei soci tra i componenti del consiglio direttivo e decade ogni anno.
2 – Cura la gestione economica e finanziaria del Partito delle donne in conformità alle deliberazioni dell’assemblea nazionale dei Soci e del consiglio direttivo.
3 – Coordina l’attività contabile occupandosi della corretta tenuta delle scritture e dei libri contabili. Agisce in accordo con il Revisore dei conti.
4 – Collabora per la ricerca di fondi. Gestisce i valori, i versamenti, la contabilità, i contributi di enti pubblici e privati, i proventi da iniziative sociali ed editoriali, dalle attività formative e dai servizi rivolti ai Soci.
ART.7– IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il consiglio direttivo può nominare uno o più componenti del Collegio dei Probiviri tra coloro che siano qualificati e riconosciuti idonei al ruolo arbitrale di terza parte, dotati di senso di responsabilità sociale e di adeguata conoscenza delle norme della Qualità inerenti, i quali hanno il compito di esaminare e decidere, su richiesta scritta e motivata, sulle controversie amministrative insorte ed in genere.
ART. 8 ARBITRATO E FORO COMPETENTE
1 – Per ogni controversia sull’interpretazione del presente statuto e/o dei regolamenti interni, gli associati si impegnano a ricorrere prioritariamente al parere dirimente del Collegio di Garanzia, eventualmente ricorrendo all’Assemblea se insoddisfatti.
2 – Per qualsivoglia controversia o per contrasti tra le parti non risolvibili con la procedura del comma 1. del presente articolo,
il Foro competente è quello di Trani (BT) _____________________________.
Presidente: Silvana Bruno
Vice Presidente: Sara Sfarzetta
Segretario: Silvana Bruno
Tesoriere: Elisabetta Corradi.